Lo Statuto – Atto Costitutivo
TITOLO I – L’ASSOCIAZIONE
ART. 1
È costituita l’Associazione denominata “CIBRIS – Club Italiano del British Shorthair”, di seguito indicata come Associazione, con sede presso il domicilio del suo presidente pro-tempore; attualmente in Settimo Milanese, via Bellini 11 – CAP 20019. Successive variazioni della sede legale non comporteranno necessità di modifiche al presente Statuto.
ART. 2
L’Associazione è apolitica, apartitica ed è costituita con la veste legale prevista dall’articolo 36 e seguenti del Codice Civile; non ha fini di lucro ma può occasionalmente esercitare attività classificate commerciali ai sensi delle vigenti disposizioni.
ART. 3
Scopi dell’Associazione sono:
1) Operare per la promozione, la tutela, la conoscenza e la diffusione del Gatto British Shorthair nonché incoraggiarne l’allevamento e il miglioramento della razza.
2) Promuovere e realizzare in tal senso studi, ricerche, seminari, incontri e altre iniziative, ponendosi come punto di riferimento per allevatori, proprietari e amatori del gatto British Shorthair.
3) Allacciare rapporti con altri club di razza e con analoghe associazioni italiane ed estere.
4) Elaborare documenti e proposte da sottoporre al Breed Council e all’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana).
5)Attuare una mappatura completa dei gatti British Shorthair presenti in Italia e prestare ai Soci la massima collaborazione per ciò che concerne lo screening e il controllo costante delle malattie infettive e genetiche.
L’Associazione svolgerà qualunque altra attività che gli organi statutari ritengano utili per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà anche curare la produzione e distribuzione di testi, filmati, documentari, pubblicazioni, stampati, supporti didattici e promozionali di qualsiasi natura utili e necessari ai soci per lo svolgimento delle attività proprie dell’Associazione.
TITOLO II – PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE
ART. 4
Il Patrimonio sociale è costituito:
1) dalle quote associative;
2) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
3) da contributi finalizzati, lasciti e donazioni.
ART. 5
L’Associazione può acquisire a titolo gratuito od oneroso qualunque bene o servizio necessario al raggiungimento dei fini sociali, possedendo ed amministrando:
1) le quote di iscrizione all’Associazione;
2) i versamenti dei soci per la partecipazione alle attività sociali;
3) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici, privati e di chiunque intenda concederli.
L’Associazione può inoltre contrarre mutui, acquistare, locare, possedere ed amministrare:
1) i beni mobili e gli immobili necessari per il raggiungimento dei fini sociali;
2) autovetture, imbarcazioni e qualunque altro mezzi di trasporto ritenuto necessario;
3) i beni patrimoniali.
ART. 6
Non avendo l’Associazione personalità giuridica, eventuali beni da iscrivere in pubblici registri saranno intestati all’Associazione in persona del Presidente pro-tempore
TITOLO III – I SOCI
ART. 7
L’iscrizione all’Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche. L’iscrizione di minorenni è accettata se la richiesta è controfirmata da un genitore o tutore. L’iscrizione è subordinata alla presentazione di domanda, al versamento della quota fissa annualmente quantificata dal Consiglio Direttivo e all’accettazione del nuovo socio da parte del Presidente.
L’Associazione riconosce le seguenti tipologie di Soc
1) SOCI FONDATORI VITALIZI: coloro che hanno promosso la nascita del Club;
2) SOCI ORDINARI: i maggiorenni che abbiano pagato la quota sociale e presentato una domanda di adesione accolta con favore;
3) SOCI ADERENTI: i minorenni che abbiano pagato la quota sociale e presentato domanda di adesione, controfirmata da un genitore o tutore, accolta con favore;
4) SOCI ONORARI: maggiorenni particolarmente meritevoli, nominati dal Presidente, previa approvazione del Consiglio Direttivo. I soci Onorari rimangono iscritti fino ad eventuali dimissioni o decesso e non devono versare quote di iscrizione.
ART. 8
L’iscrizione è valida fino al termine dell’anno solare in cui è stata effettuata e va rinnovata – per i soci Ordinari e Aderenti mediante il pagamento della quota sociale – entro il 31 gennaio di ogni anno solare. Trascorsa tale data senza che sia stato effettuato il pagamento della quota associativa, se dovuta, il socio si intende dimissionario e per essere riammesso dovrà ripresentare la domanda di iscrizione. I soci fondatori sono soci vitalizi e non devono versare quote di iscrizione.
È esclusa la possibilità di iscrizione temporanea all’Associazione, quindi ogni domanda si intende presentata per la piena partecipazione alle attività sociali fino alla data del 31 dicembre di ciascun anno. Sono altresì escluse la trasmissibiltà della qualifica di socio, della quota associativa e contributi suppletivi, la rivalutazione della stessa quota e contributi.
ART. 9
Il Presidente è l’organo preposto all’ammissione di nuovi soci, previa approvazione deliberata dal Consiglio Direttivo. La domanda, sottoscritta dal richiedente, si intende accettata con la consegna o l’invio al nuovo socio della tessera sociale e la verbalizzazione da parte del C.D.. Il rigetto di una domanda di iscrizione dovrà essere motivato.
Costituisce sempre un giustificato motivo ostativo all’iscrizione il fatto che l’aspirante socio abbia precedenti penali, sia stato espulso da altra associazione similare, manchi di requisiti morali o abbia perseguito scopi contrari a quelli dell’Associazione.
ART. 10
Nessun socio può esprimere pareri, opinioni od assumere obbligazioni per conto dell’Associazione, se non formalmente autorizzato dal Presidente. Il controllo sull’operato dei soci, sia esso amministrativo, etico o disciplinare, è competenza del Consiglio Direttivo, che può agire su segnalazione del Presidente, del Consiglio Direttivo, di altri soci, di esterni all’Associazione o di propria iniziativa.
ART. 11
I soci possono dirigere particolari settori dell’Associazione su incarico del Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, che conferirà tale incarico tenendo presente le specifiche competenze del socio. La nomina può essere revocata dal Presidente, sempre previa delibera del Consiglio Direttivo, qualora il socio non adempia a quanto richiesto o non sia in grado di svolgere l’incarico affidato.
ART. 12
La qualità di socio si perde per decadenza, dimissioni, decesso o esclusione.
Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che non siano in regola con il pagamento della quota sociale entro il termine del 31 gennaio di ogni anno.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro il cui comportamento divenga incompatibile con il mantenimento del loro rapporto con l’Associazione per gravi inadempienze nei confronti del presente Statuto e delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, per indegnità o comunque per comportamento incompatibile con gli scopi dell’Associazione. Costituisce sempre un grave motivo il fatto che il socio abbia subito condanne penali, sia stato espulso da altra associazione similare, manchi di requisiti morali, abbia perseguito scopi contrari a quelli dell’associazione, non abbia rispettato le disposizioni statutarie o regolamentari o le delibere degli organi dell’associazione. La perdita di qualità di Socio per esclusione è stabilita dal Consiglio Direttivo
TITOLO IV – GLI ORGANI SOCIALI
ART. 13
Gli organi sociali sono:
1) l’Assemblea dei soci;
2) il Presidente;
3) il Consiglio Direttivo;
4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
5) il Collegio dei Probiviri.
ART. 14
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione. È costituita da tutti i soci regolarmente iscritti all’Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto al voto nelle riunioni dell’Assemblea, purché in regola con l’iscrizione e con il versamento delle quota sociale, se dovuta, entro la data stabilita fissata dal presente Statuto. In caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea è ammessa la delega scritta ad altro socio avente diritto al voto, ma nessun socio potrà presentare più di tre deleghe.
ART. 15
L’Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente una volta all’anno. Esamina e approva annualmente il bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione. In via straordinaria è convocata dal Presidente per deliberare le eventuali modifiche statutarie, lo scioglimento dell’Associazione, la destinazione dei beni sociali in caso di scioglimento o per discutere altri gravi o importanti argomenti. La convocazione straordinaria viene anche disposta, d’obbligo, quando lo richiedano la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o almeno i 3/4 dei soci.
Le assemblee sono convocate almeno quindici giorni prima della data di svolgimento con avviso scritto da affiggere nella sede sociale, nonché lettera, fax o e-mail indirizzata a tutti i soci, più eventuale comunicato stampa. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con un numero di presenti pari alla metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione, cioè trascorsa almeno un’ora dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza della metà più uno dei presenti.
ART. 16
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione; è l’unica persona abilitata ad esprimere ufficialmente le volontà sociali nonché ad assumere obbligazioni per conto dell’Associazione. Rimane in carica due anni, con mandato rinnovabile, e viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i propri membri. La nomina avviene in prima votazione con la maggioranza di almeno i 2/3 dei soci aventi diritto, nelle successive votazioni con la metà più uno dei presenti.
In caso di temporaneo impedimento all’esercizio delle sue funzioni, oppure in caso di assenza alle riunioni degli organi statutari, è automaticamente sostituito dal vice Presidente.
ART. 17
Il Consiglio Direttivo a regime è composto da sette membri eletti fra gli iscritti all’Associazione dai soci aventi diritto al voto mediante apposita votazione con cadenza biennale. Non esistono formalità particolari per la presentazione di candidature; ogni socio in regola con l’iscrizione può presentare la propria candidatura il giorno stesso dell’Assemblea relativa al rinnovo della cariche sociali o nei dieci giorni precedenti, dandone comunicazione al Presidente. I sette candidati che nel corso delle votazioni riporteranno il maggior numero di voti saranno automaticamente eletti membri del Consiglio Direttivo.
In caso di parità di voti si procederà a successivi ballottaggi.
Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente e, su proposta di questo, ratifica la nomina del Vice Presidente; esamina il bilancio preventivo e consuntivo, delibera in merito all’avviamento delle procedure amministrative atte ad assicurare lo svolgimento delle attività sociali e all’acquisizione dei beni e servizi necessari al raggiungimento degli scopi statutari, quantifica annualmente le quote di iscrizione.
Il C.D. viene convocato dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi in sessione ordinaria e in sessione straordinaria ogni volta che lo ritenga opportuno con preavviso di almeno tre giorni mediante lettera, fax o e-mail. Il C. D. è validamente costituito con la presenza della metà più uno degli aventi diritto e delibera con la maggioranza della metà più uno dei presenti. In caso di rifiuto di convocazione da parte del Presidente è ammessa l’auto-convocazione su richiesta di almeno tre membri. La riunione può avvenire anche sotto forma di conferenza on-line su internet o altre piattaforme tecnologiche e/o telematiche.
Il membro del Consiglio Direttivo assente ingiustificato a cinque riunioni consecutive oppure dimissionario o espulso viene dichiarato decaduto e sostituito immediatamente mediante surroga con il primo dei non eletti; in caso di parità di voti verrà privilegiato quello con maggiore anzianità di iscrizione al Club. Il Consiglio Direttivo, così integrato, decadrà comunque al termine dei due anni dall’elezione iniziale. Nel caso di esaurimento della lista dei candidati non eletti, il Consiglio Direttivo continua regolarmente ad operare anche con un numero di membri inferiore al previsto, purché il numero di quelli in carica non sia inferiore a tre, nel qual caso sarà necessario indire una nuova Assemblea dei soci per eleggere i membri mancanti. Nelle delibere di impegno di spesa il Consiglio Direttivo deve sempre tenere conto delle disponibilità di bilancio, in quanto il Presidente, in qualità di responsabile nei confronti di terzi, può rifiutare di disporre spese prive di copertura finaziaria.
ART. 18
Tutte le delibere, sia dell’Assemblea dei soci che del Consiglio Direttivo, sono disponibili presso la sede legale per la consultazione dei documenti originali, previa richiesta scritta, da parte dei soci.
ART. 19
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci. Tali membri possono essere sia Soci del Club che non soci. Il Collegio dei Revisori dei conti ha la facoltà di controllare la gestione finanziaria dell’Associazione e dei fondi sociali e presenta all’Assemblea una relazione sui controlli effettuati. I Revisori dei Conti restano in carica quanto il Consiglio Direttivo vigente pro-tempore e sono rieleggibili. Essi non debbono avere parentela o affinità con i componenti del Consiglio Direttivo.
ART. 20
Il collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci tra i soci del Club e anche tra non soci. I Probiviri durano in carica quanto il Consiglio Direttivo vigente pro-tempore e sono rieleggibili. Essi non debbono avere parentela o affinità con i componenti del consiglio direttivo. Compito dei Probiviri è l’esame, in primo grado, delle infrazioni commesse dai Soci e la proposta al Presidente e al Consiglio Direttivo dell’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla Statuto e dal Regolamento dell’ANFI. Contro le decisioni in materia disciplinare il Socio può ricorrere in seconda istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri dell’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana).
TITOLO V – LA GESTIONE FINANZIARIA
ART. 21
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare; il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, predisposti dal Presidente con la collaborazione del Tesoriere, vengono esaminati dal Consiglio Direttivo entro il 31 marzo di ogni anno e successivamente presentati all’Assemblea dei soci per l’approvazione.
ART. 22
Il Presidente può disporre direttamente acquisti di beni e servizi utili al conseguimento degli scopi sociali fino all’importo massimo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo. Per impegni di spesa di valore unitario superiore a detto importo dovrà sottoporre la spesa all’approvazione del Consiglio Direttivo, presentando almeno tre preventivi, da comparare sia sotto il profilo dell’economicità dell’offerta che della validità del prodotto.
ART. 23
Oltre a tutti i registri previsti dalle norme tributarie ed amministrative pro-tempore vigenti, l’Associazione è obbligata alla tenuta delle seguenti scritture:
1) il giornale di cassa delle entrate e delle uscite, anche su supporto elettronico, da redigersi a cura del Tesoriere;
2) il libro verbali dell’Assemblea, da redigersi a cura del Segretario su supporto cartaceo;
3) il libro dei verbali e delle delibere del Consiglio Direttivo da redigersi a cura del Segretario su supporto cartaceo.
I verbali dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dovranno essere pubblicati sul sito web dell’Associazione. A tale scopo il Segretario dovrà fornire al curatore del sito il materiale necessario entro 7 giorni da ogni riunione dei citati organi sociali. La tenuta materiale dei libri amministrativo-contabili relativi alla gestione finanziaria dell’Associazione è affidata al Tesoriere, oppure ad esperti esterni, sotto il controllo del Presidente, che firma detti libri controllandone l’esattezza dei dati.
Il Presidente conserverà altresì i documenti giustificativi delle entrate e delle uscite. I documenti giustificativi delle attività non aventi rilevanza fiscale dovranno essere conservati per due anni dopo l’approvazione dell’Assemblea dei soci; quelli di eventuali attività aventi rilevanza fiscale invece dovranno essere conservati per il tempo previsto dalle vigenti disposizioni.
ART. 24
Tutti i documenti contabili, siano libri che documenti giustificativi delle spese durante il periodo in cui vige l’obbligo di conservarli, sono disponibili presso la sede legale per la consultazione, previa richiesta scritta, da parte dei soci.
TITOLO VI – NORME GENERALI
ART. 25
Tutti gli incarichi nell’Associazione sono gratuiti. Compensi o rimborsi potranno essere corrisposti ai soci solo in caso di effettuazione di attività proprie dell’Associazione e preventivamente autorizzate dal Presidente, in base alle vigenti disposizioni normative.
ART. 26
Al Presidente, ai membri del Consiglio Direttivo oppure a soci che collaborino a titolo professionale con Associazione può essere attribuito un compenso per le prestazioni effettuate.
ART. 27
Nessun socio contrae rapporto di lavoro dipendente con l’Associazione e non potrà mai avanzare diritti o pretese in merito. Tutte le attività effettuate a favore dell’Associazione devono essere sempre preventivamente autorizzate dal Presidente. Attività autonomamente effettuate dai soci non saranno né riconosciute né daranno diritto a rimborsi o compensi.
ART. 28
È vietata la ripartizione degli utili di gestione; le eventuali eccedenze di dovranno essere destinate all’acquisto di beni e servizi utili al raggiungimento degli scopi sociali, mediante reiscrizione dell’avanzo nel bilancio dell’esercizio successivo.
ART. 29
L’Associazione può aderire ad altre Associzioni obbligandosi a rispettarne il relativo Statuto e le prescrizioni dei relativi regolamenti. Al momento della sua fondazione l’Associazione aderisce all’ANFI (Associazione Nazionale Felina Italiana) in qualità di Club di razza.
ART. 30
L’Associazione ha durata a tempo indeterminato
ART. 31
Il termine della durata dell’Associazione può essere fissato mediante apposita delibera dell’Assemblea dei soci. In caso di scioglimento definitivo tutti i fondi ed i beni di proprietà presenti nell’inventario dovranno essere devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della l. 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 32
Lo scioglimento dell’Associazione e le modifiche statutarie devono essere deliberate da almeno i 3/4 dei votanti. A seguito della delibera od ove si verificasse un’altra causa di scioglimento, il Presidente, in quanto responsabile verso i terzi, assumerà automaticamente la funzione di liquidatore fino all’estinzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo all’associazione.
ART. 33
È possibile per il Consiglio Direttivo deliberare la costituzione di organismi collegiali interni senza ricorrere a modifiche statutarie, nonché predisporre un regolamento interno con carattere di obbligatorietà per tutti i soci per meglio disciplinare la vita dell’Associazione.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall’eventuale regolamento interno, una volta predisposto, si rinvia alle norme del Codice Civile.
ART. 34
I soci si impegnano scrupolosamente al rispetto del presente Statuto e del regolamento interno, in caso contrario potranno essere espulsi per indegnità o denunciati alle autorità competenti in caso di responsabilità di carattere penale, fiscale od amministrativa.
TITOLO VII – NORMA TRANSITORIA
ART. 35
Il primo Consiglio Direttivo, all’atto della costituzione dell’Associazione, è formato dai soci Serafini, Settimo, Varisco e Vittimberga e resterà in carica 2 anni, come previsto dall’art. 17 del presente Statuto, salvo dimissioni anticipate.
Letto, confermato e sottoscritto.
Settimo Milanese, 28 giugno 2010